Informazioni Generali | Certificato dei carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall'art. 27 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato penale possono, essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".
La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.
Pertanto dal 01/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione di cittadinanza italiana etc.)
Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.
Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche,assicurazioni,sportelli postali etc…) purchè questi vi acconsentano. |
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A chi rivolgersi | Il certificato dei carichi pendenti va richiesto al Casellario della Procura della Repubblica del luogo di residenza. A Pesaro l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia. - Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale - Piano seminterrato – stanza -1.18.
Ufficio Casellario Giudiziale
Piano: seminterrato – stanza -1.18 Telefono (Centralino): 0721 6971 - martedì e giovedi dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Email: casellario.procura.pesaro@giustizia.it
Responsabile:
- Dott. Dappozzo Anna Maria (Funzionario Giudiziario)
Orario di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
La richiesta del certificato dei carichi pendenti dovrà essere inoltrata esclusivamente accedendo al sito https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato
Se il richiedente è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha competenza sui minorenni residenti nel territorio delle Marche. Per Pesaro la Procura per i Minorenni si trova in ANCONA alla via Cavorchie n. 1/D. |
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Documentazione richiesta | Al momento del ritiro del certificato, dovranno essere allegati la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.
Per i certificati dei carichi pendenti:
- 1 marca di diritti di cancelleria da € 3,92 (o € 7,84 per l’urgenza entro il terzo giorno);
- 1 marca di diritti di cancelleria da € 16,00
Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.
La richiesta può essere presentata da persona delegata dall’interessato, seguendo le modalità indicate nel sito internet sopra indicato.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
- fotocopia di documento di identità non scaduto;
- busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000). |
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