Come fare per


Certificato Penale
Informazioni Generali

Il certificato penale del casellario giudiziale riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, previsti dagli artt. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario, in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati Penale e Civile).

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato generale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Pertanto dal 01/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione di cittadinanza italiana etc.)

Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.

Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche,assicurazioni,sportelli postali etc…) purchè questi vi acconsentano.

A chi rivolgersi

I certificati del Casellario Giudiziale possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

A Pesaro l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale - piano seminterrato- stanza -1.18.

Ufficio Casellario Giudiziale

Piano: seminterrato – stanza -1.18
Telefono (Centralino): 0721 6971 - martedì e giovedi dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Email: casellario.procura.pesaro@giustizia.it

Responsabile:

  • Dott. Dappozzo Anna Maria (Funzionario Giudiziario) 

Orario di apertura al pubblico:

  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00

La richiesta del certificato penale dovrà essere inoltrata esclusivamente accedendo al sito https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato

Documentazione richiesta

Al momento del ritiro del certificato, dovranno essere allegati la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.

 Per il certificato penale:

  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • 1 marca di diritti di cancelleria da € 7,84 per le richieste urgenti, con ritiro del certificato entro 3 giorni dalla richiesta;
  • 1 marca di diritti di cancelleria da € 3,92 se il ritiro avviene dopo 3 giorni lavorativi.

Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.

la richiesta può essere presentata da persona delegata dall’interessato, seguendo le modalità indicate nel sito internet sopra indicato.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto;
  • busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

Termini per il rilascio

Rilascio nei tre giorni dalla richiesta:

  • certificato penale urgente

Rilascio dopo sei giorni lavorativi dalla richiesta:

  • certificato penale non urgente,

Servizi per i cittadini